Infatti tale Certificazione, ideata con l’obiettivo di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa sulla fruibilità del Credito di Imposta, ha effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quindi non può essere contestata la qualificazione delle attività sopra citate tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Le attività ammissibili al Credito di Imposta sono le seguenti:
In sintesi per gli investimenti effettuati dal 2015 in avanti può essere richiesta la certificazione, a condizione che le violazioni relative a crediti già utilizzati non siano già constatate con Processo Verbale di Constatazione (PVC) o contestate con atto impositivo.
I riferimenti normativi precisano, che ai fini della qualificazione di tali attività, è da ritenersi vincolante quanto previsto dal Manuale di Frascati, per le attività di Ricerca e Sviluppo, e dal Manuale di Oslo, per le attività di Innovazione Tecnologica, oltre che le disposizioni comunitarie inerente la disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
La corretta qualificazione dell’attività risulta fondamentale per la definizione delle spese ammissibili di diversa natura (ad esempio personale, quote di ammortamento, spese per contratti, servizi di consulenza, e materiali) costituiranno la base di calcolo del Credito; allo stesso modo la natura delle attività determina anche l’aliquota, ovvero la misura del Credito di Imposta spettante.
Pertanto, per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare una documentazione dettagliata sia di natura contabile sia tecnica, relativa alle annualità per le quali si richiede il beneficio, che consenta di attestare il rispetto dei requisiti necessari.
Per quanto concerne le attività di innovazione tecnologica, l’art. 1, co. 201 della L. n. 160/2019 dispone che sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
A tal fine la SSIP si propone di affiancare le imprese in tutte le fasi previste dalla normativa di settore: dalla valutazione preliminare della documentazione necessaria ad attestare la validità delle spese ai fini agevolativi, sino all’ottenimento della certificazione da allegare alla dichiarazione dei redditi al fine di fruire del beneficio fiscale, assicurando che ogni passaggio sia eseguito con precisione e conformità alle leggi vigenti.
Per maggiori informazioni e per attivare il servizio è necessario accedere alla Piattaforma digitale per la gestione dei contributi industriali della SSIP, disponibile sul sito istituzionale della Società alla pagina “Sezione contributi” od, in alternativa, al seguente link, alla sezione dedicata “Certificazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ai sensi del DPCM 15 settembre 2023”.