Quando si parla di compravendita delle pelli, è sempre opportuno che la Conceria ed il Cliente contrattualizzino tutti i possibili aspetti per evitare l’insorgere di successive contestazioni dei pellami.
Quando le parti contraenti sono in Italia, oltre alle prescrizioni del Codice Civile, è possibile sottoscrivere condizioni integrative in tutta la documentazione a valore contrattuale, cioè nelle fatture, nei DDT e/o negli ordini e nelle conferme d’ordine, oppure utilizzare strumenti condivisi a livello internazionale quali, ad esempio, i Contratti Internazionali N. 6 e N. 7 dell’ICT (International Council of Tanners) [1] relativamente alle pelli grezze e a quelle finite.
In molti casi le aziende del settore non prevedono tali pratiche; per tale motivo accade di sovente di ricevere richieste di chiarimenti su possibili contestazioni per difformità merceologiche delle pelli. Ciò anche dopo mesi o addirittura anni dall’avventa compravendita.
Le contestazioni effettuate alle Concerie sono in genere conseguenti a non conformità (vizi o difformità dei prodotti) a requisiti presenti in capitolati tecnici e che prevedono l’esecuzione di prove di laboratorio (es. prove di solidità del colore, di resistenza meccanica o di resistenza della rifinizione), con conseguente reclamo e richiesta di applicazione di garanzie.
Come dovrebbe comportarsi la Conceria? I casi possibili sono 3: l’esistenza di sottoscrizioni di condizioni particolari tra le parti, l’utilizzo di contratti di settore, l’assenza di documenti con rilevanza contrattuale.
Prendiamo il caso di un contratto di vendita di pelli finite. Qualora non esistano evidenze di natura contrattuale stipulate tra le aziende, può essere fatto un rimando al Contratto Internazionale N. 7 che riporta nei punti 3 “Qualità” e 20 “Reclami” le seguenti clausole:
- (3.2) Salvo diversa indicazione nella Clausola 1, il Venditore non garantisce che i beni siano adatti allo scopo per il quale potrebbero essere richiesti o utilizzati, né è responsabile per eventuali difetti che si manifestano dopo che i beni sono stati messi in uso, né per danni che sorgano nel corso della produzione o comunque derivanti dal loro utilizzo.
- (20.2) La qualità, la descrizione, le misure, il peso e/o le condizioni della pelle sono da considerarsi approvati, salvo che il compratore finale non notifichi un reclamo entro 14 giorni lavorativi dall’arrivo della pelle presso il luogo di ispezione o dalla sua messa in deposito sotto il controllo del compratore (gli intermediari avranno ulteriori 4 giorni lavorativi), ma in nessun caso oltre 28 giorni dopo l’ultimo giorno di sbarco al porto di destinazione/luogo di consegna.
- (20.3) Il compratore deve mantenere la spedizione nel suo stato originale, soggetta alla necessaria ispezione, ma almeno l’80% della quantità deve essere in condizioni chiaramente identificabili come il suo stato originale, a meno che il venditore non abbia concordato diversamente.
- (20.6) Il venditore deve rispondere alle richieste di reclamo tempestivamente, ma entro 5 giorni lavorativi.
Il Contratto Internazionale stabilisce chiaramente i vincoli tra le parti e le modalità di gestione, anche in termini temporali, di un eventuale reclamo, indicando anche l’obbligo da parte del Cliente di mantenere un corretto mantenimento (es. stoccaggio) dei prodotti, ed escludendo il Venditore da qualsiasi vizio insorto sui manufatti in fase di utilizzo o nelle fasi di produzione.
Qualora non sia applicabile il Contratto Internazionale ed i contraenti siano italiani, per i contratti di vendita restano comunque applicabili i principi generali previsti dal Codice Civile; in base a tale natura contrattuale si sarebbe applicato l’art. 1495 del Codice Civile per il quale la denuncia del vizio occulto deve avvenire, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla sua scoperta purché entro un anno dalla consegna del bene.
Altro caso, invece, è quando il rapporto tra Cliente e Conceria non sia inquadrabile come contratto di vendita, ma come contratto di subappalto di una specifica lavorazione. In tal caso, visto che la Conceria non vende proprie pelli, ma effettua soltanto una lavorazione in subappalto/subfornitura su materia prima o semilavorata fornita dal Cliente, non è sicuramente applicabile il Contratto Internazionale N. 7, e, sempre nel caso in cui le aziende contraenti siano italiane, la garanzia dei vizi è disciplinata dalla normativa prevista per l’appalto di cui all’art. 1667 del Codice Civile. Per tale fattispecie, il Codice Civile prevede che la denuncia dei vizi occulti riscontrati dal Committente debba avvenire entro 60 giorni dalla scoperta, purché entro due anni dalla consegna dei pellami.
A prescindere dalla tipologia di contratto, è noto che la pelle, sia allo stato finito che in quello di semilavorato, abbia caratteristiche merceologiche non correlate esclusivamente alla qualità delle lavorazioni subite, ma anche dalle condizioni di trasporto ed immagazzinamento (es. ambienti eccessivamente umidi o freddi). Per tale ragione, al fine di evitare contestazioni su vizi dei prodotti forniti o lavorati e relativi reclami sulla garanzia, è sempre consigliato stabilire a priori le condizioni specifiche, sia nel caso di contratto di vendita che in regime di subappalto. Ciò vista anche la difficoltà nel dimostrare il mantenimento delle condizioni delle pelli sia da parte del Committente che della Conceria.
[1] https://leather-council.org/what-we-do/international-contracts
22 Novembre 2024
A cura di Rosario Mascolo
Articolo scritto con la collaborazione di:
- Gianluigi Calvanese (Responsabile Area Analisi, Consulenza e Certificazioni della Stazione Sperimentale)
- Giovanna Vitiello (Ufficio Legale UNIC – Concerie Italiane)