Nell’ambito delle operazioni di importazione/esportazione di pelli con paesi verso i quali agli scambi commerciali sono applicate diverse tariffe doganali, la corretta attribuzione del codice doganale (codice TARIC) rappresenta un’operazione essenziale per poter inviare/ricevere materiale senza intoppi, con relativi costi, alla dogana.

 

Da diversi anni il TARIC è disponibile liberamente su internet, ma ciò non esclude la possibilità che ci possano essere difficoltà interpretative, talvolta legate anche ai mutamenti dei processi produttivi e/o dei meccanismi di approvvigionamento, anche in considerazione del fatto che, normalmente, le voci tariffarie applicabili al settore conciario considerano le pelli per tipologia (bovini, ovine, altri) e per stato di avanzamento della lavorazione. 

 

Ad esempio per le pelli di capra si possono applicare le seguenti voci: 

  • 4103 Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati ne’ pergamenati ne’ altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note)1)b) e 1)c) di questo capitolo;  
  • 4106 Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati; 
  • 4113 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114; 
  • 4114 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati 

 

Un esempio può essere il caso delle pelli che sono trattate, “stabilizzate” o preconciate, per consentirne il trasporto e/o il deposito per brevi periodi, ma che necessitano di ulteriore trattamento per ultimare l’operazione di concia vera e propria. 

Le Note esplicative al TARIC specificano che, le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso). 

Si tratta quindi di stabilire se le proprietà manifestate dal pellame da commercializzare siano tali da poterlo definire come “conciato” in maniera reversibile, a fronte del fatto che le operazioni di concia sono normalmente considerate tali quando il pellame ottenuto è caratterizzato da stabilità idrotermica irreversibile, verificata tramite il superamento di un certo livello di Temperatura di Contrazione. Questo significa che alla misura della Temperatura di contrazione, secondo la norma UNI EN ISO 3380, sono da aggiungersi ulteriori valutazioni di “stabilità chimica”, ovvero di mantenimento/perdita della stabilità idrotermica, a seguito di immersione in acqua alcalinizzata o acidificata.  

 

Laddove si dovessero perdere le caratteristiche di stabilità a seguito di tali prove, il materiale non può definirsi conciato, in quanto la condizione di stabilità idrotermica risulta chiaramente reversibile e ciò ha sicuri effetti anche sulla successiva lavorazione e/o manipolazione dello stesso, configurandosi la necessità di un trattamento di concia vero e proprio; pertanto a tali materiali si applicano le voci tariffarie da 4101 a 4103 secondo il caso. 

Quanto sopra è solo un esempio delle difficoltà che possono ritrovarsi nell’ambito della classificazione doganale delle pelli, per il quale la Stazione Sperimentale offre il proprio supporto sia interpretativo che nella stesura di pareri dirimenti. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dott. Gianluigi Calvanese  
Responsabile Area Laboratori e Servizi alle Imprese  
g.calvanese@ssip.it   

 

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