Il 7 aprile scorso è stata pubblicata la nuova versione della norma “UNI 11427:2022 Cuoio – Criteri per la definizione delle caratteristiche di prestazione di cuoi a ridotto impatto ambientale”.
La norma specifica i requisiti minimi ambientali del processo produttivo ed i requisiti minimi di prodotto che devono essere soddisfatti da un cuoio per poter essere denominato a ridotto impatto ambientale, o cuoio ecologico, ecopelle e similari. Inoltre, regola l’utilizzo del termine cuoio a ridotto impatto ambientale, o cuoio ecologico, ecopelle e similari. Rispetto alla prima versione, del 2015, la norma è stata profondamente revisionata, rendendola ancor più uno strumento agile e ben applicabile allo specifico contesto conciario nel definire prodotti e processi maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.
La parte introduttiva è stata ampliata, in modo da contestualizzare la norma nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; infatti, la trasformazione delle pelli grezze in cuoio rappresenta l’upcycling di un sottoprodotto dell’industria alimentare (per oltre il 99% dei casi), e che anche ciò che viene scartato durante il processo di trasformazione in cuoio rientra, come sottoprodotto/materia prima, in un altro circolo produttivo e che comunque la gran parte dei rifiuti prodotti è inviata ad impianti di recupero.
Lo scopo ed il campo di applicazione della norma sono rimasti inalterati rispetto alla precedente versione e riguardano la produzione di cuoio a partire da pelle grezza dall’inizio del processo produttivo conciario fino al cuoio finito, pronto alla spedizione per l’utilizzo nell’industria manifatturiera, indipendentemente da quali e quante fasi vengano svolte da una specifica organizzazione nella produzione.
Nel computo si devono comprendere, quindi, anche le evidenze oggettive e i calcoli degli indicatori delle fasi eventualmente svolte all’esterno dell’organizzazione da parte di terzi e/o fornitori.
La norma indica come unità funzionale a cui riferirsi la tonnellata di pelle lavorata per tutti i parametri, ad esclusione delle emissioni, per le quali l’unità funzionale di riferimento è il metro quadrato di pelle.
L’Appendice A, normativa, è una novità della nuova versione: il suo scopo è quello di descrivere le regole per l’identificazione dei prodotti oggetti dello studio, le loro destinazioni d’uso e le tipologie di processo.
Per quanto riguarda le regole di allocazione degli indicatori ambientali, suddivisi tra consumi di risorse ed elementi in uscita dal processo, si introduce la possibilità di utilizzare dati generali di stabilimento (allocati per unità funzionale) se si sta certificando almeno il 50% della produzione complessiva per quanto riguarda alcuni parametri: consumi di acqua, scarichi idrici e VOC.
Anche gli indicatori che riguardano l’utilizzo di prodotti chimici sono stati riorganizzati, con la suddivisione tra prodotti chimici e prodotti chimici limitati, in base alla classificazione CLP (Regolamento CE 1272/2008), come riportato nei prospetti 1 e 2.
Per gli scarichi idrici, la percentuale di rimozione degli inquinanti viene ora diversamente calcolata a seconda della presenza di depurazione a piè di fabbrica o in presenze di un depuratore consortile.
La novità più rilevante della presente revisione è sicuramente rappresentata dalla valutazione delle performance che viene attuata attraverso uno o più indicatori i cui valori possono ricadere in tre livelli di riferimento, e a cui viene associato un punteggio per valutare complessivamente il prodotto oggetto di analisi.
In Appendice B viene riportato un esempio matematico di calcolo dei punteggi per ciascun aspetto ambientale.
I punteggi, da un minimo di 6 a un massimo di 10 (maggiore è il punteggio, migliore è la performance, dove con 6 si valuta una performance comunque superiore alla media per quella tipologia di prodotto), assegnati a ciascun indicatore, sono poi elaborati con media matematica e riferiti in ultima analisi a ciascun aspetto ambientale per renderlo misurabile nel tempo, introducendo così la possibilità di valutare i miglioramenti ottenuti.
Per quanto riguarda i requisiti minimi di prodotto, la norma richiama, nel prospetto 6 le caratteristiche essenziali per i tipi di cuoio a ridotto impatto ambientale, o cuoio ecologico, ecopelle e similari, mentre il prospetto 7 richiama le caratteristiche fondamentali qualificanti relative al tipo di concia effettuato.
Ovviamente la norma, nel suo complesso, non prevede di fare valutazioni su parametri regolati dalla legge, visto che sono cogenti, ma esclusivamente sulle azioni migliorative che permettono quindi, in definitiva, di fregiarsi della definizione di ecopelle, secondo le modalità operative descritte nel paragrafo 7 (anch’esso aggiornato nella nuova versione).
Per ulteriori informazioni, mail to: t.gambicorti@ssip.it
dott.ssa Tiziana Gambicorti, Responsabile Ufficio Normazione – Convenor CEN/TC289/WG6 – Esperto commissione UNI/CT013
Pubblicato il: 14 Apr 2022 alle 08:49