Il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 68 del 2020 individua la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli quale Laboratorio Pubblico di riferimento per le analisi di campione dei materiali che gli organi preposti all’accertamento intendono valutare ai fini dell’accertamento del corretto utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nell’etichettatura e nel contrassegno dei manufatti prodotti ed immessi sul mercato.

Il Decreto e le azioni conseguenti rappresentano l’opportunità per le Imprese conciarie italiane di vedere finalmente riconosciuta la tutela del proprio prodotto tramite un’azione basata sulla trasparenza dell’informazione al consumatore, che toglie la possibilità ai competitor di utilizzare impropriamente la terminologia “pelle” e “cuoio”, su materiali che non ne hanno le caratteristiche tipiche e peculiari che la rendono unica sul mercato.

In quest’ambito, già per le iniziative di monitoraggio del mercato condotte da varie Camere di Commercio su input del Ministero dello Sviluppo Economico, la SSIP effettua attività di verifica in Laboratorio delle suddette terminologie che prevedono, in ogni caso, l’utilizzo di tecniche di Microscopia Ottica e/o Elettronica per riconoscere la struttura fibrosa tipica della pelle, oppure la morfologia del pelo di origine animale nel caso delle pellicce. Il riconoscimento non risulta sempre semplice e, al di là della disponibilità di apparecchiature avanzate e di procedure standardizzate, necessita dell’esperienza e della competenza dei tecnici di laboratorio che effettuano la determinazione. Questa combinazione di elementi, tipicamente presenti in un Organismo di Ricerca completamente orientato allo studio di cuoi, pelli e pellicce quale la Stazione Sperimentale, risulta fondamentale anche quando sono da applicare metodiche specifiche di quantificazione, richieste per discernere le varie tipologie di prodotti.

Infatti, ai sensi delle definizioni riportate all’articolo 2 del Decreto, laddove un supporto già riconosciuto come pelle presenti “uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla”, occorre verificare che tali strati non abbiano spessore superiore a 0,15 mm, affinché il materiale possa correttamente essere denominato come «Cuoio» e «Pelle».

In caso contrario il materiale può essere ancora definito come «Cuoio rivestito» e «Pelle rivestita» laddove lo strato di rivestimento o l’accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, pur risultanti aventi spessore pari a 0,15 mm.

La misura dello Spessore della Rifinizione, per tramite di tecniche di microscopia ottica ed elettronica, secondo il metodo ISO 17186, risulta quindi fondamentale per verificare se pellami rifiniti possano essere definiti come «pelle», o piuttosto debbano essere etichettati come «pelle rivestita», a fronte di un valore limite di rifinizione pari a 0,15 mm. Anche tale misura si basa, tuttavia, sulla capacità, non solo strumentale, di distinguere correttamente la fibra cuoiosa dal relativo strato di rifinizione.

 

La procedura di prove specifica i metodi di prelievo di una sezione di cuoio in direzione perpendicolare alla superficie rifinita e due metodi di misura dello spessore della rifinizione e dello spessore totale tramite microscopio. Il metodo A si basa sulla misurazione di un certo numero di valori su posizioni equidistanti (vedi Figura 1) e consente la determinazione di una deviazione standard e di un intervallo di confidenza.

 

Il metodo B si basa su una misurazione che utilizza linee parallele (vedere la figura 2). In questo caso una valutazione statistica dei risultati non è possibile in quanto l’operatore deve posizionare la graduazione della griglia manualmente.

 

In ragione della possibilità di ottenere dati statistici relativi alla misurazione, il Metodo A è quello da preferirsi per l’esecuzione di prove finalizzate alla valutazione di conformità.

A tal fine si ricorda che i Laboratori della Stazione Sperimentale sono accreditati per l’esecuzione di prove secondo la norma ISO 17186 e, coerentemente con quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025, la SSIP ha definito la regola decisionale ai fini della valutazione di conformità dell’etichettatura alle definizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs 68/2020. Tale regola tiene in debita considerazione l’incertezza di misura connessa alle prove effettuate, valutando il campione come Pelle Rivestita quando il risultato della misura di spessore di rifinizione risulti maggiore del valore limite pari a 0,15 mm e, nel contempo, risulti inferiore ad un terzo dello spessore totale del prodotto, con una probabilità maggiore del 95%. Nella pratica è applicata una “guard band”, corrispondente ad una probabilità di ottenere una falsa accettazione del criterio inferiore al 5%, in accordo con quanto previsto dalla Guida ILAC 09:2019 – Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dott. Gianluigi Calvanese  
Responsabile Area Laboratori e Servizi alle Imprese  
g.calvanese@ssip.it   

Pubblicato il: 16 Set 2022 alle 12:09

 

Minimum 4 characters