Il Comitato di coordinamento internazionale del cuoio (GLCC) ha rilasciato una dichiarazione sull’uso del termine “Flyleather” utilizzato dalla nuova linea di calzature NIKE.

Il termine sarebbe illegale in diversi importanti mercati di destinazione in cui la legislazione o le norme impediscono ai consumatori pratiche commerciali ingannevoli, al fine di tutelare  l’industria conciaria.

Nell’UE, dal 1994, la direttiva sull’etichettatura delle calzature ha fissato le regole di divulgazione che disciplinano la commercializzazione delle calzature nel mercato interno. Secondo questa direttiva, la Nike “Flyleather” non si qualifica per essere etichettata come pelle o come pelle rivestita, ma come materiale sintetico. Inoltre, la Guida della Commissione europea sulle pratiche commerciali sleali vieta termini come l’ecopelle o la pelle tessile, poichè sono ingannevoli. “Flyleather” rientra in questa categoria.

Ricordiamo che la GLCC riunisce tre organizzazioni che operano a livello mondiale: ICT “International Council of Tanners”, ICHSLTA “International Council of Hides, Skins and Leather Traders” e la IULTCS “International Union of Leather Technologists and Chemists Societies”.

Leggi Comunicato stampa della GLCC del 17 gennaio 2018

Scarica allegato Police Statement del 17 gennaio 2018

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