Il REACh è il Regolamento dell’Unione Europea n.1907/2006, adottato per migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche (art.1) e che ha armonizzato la legislazione europea. Esso stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse.

 

L’ECHA riceve le singole registrazioni e ne valuta la conformità normativa, mentre gli Stati membri dell’UE valutano le sostanze selezionate al fine di chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana e per l’ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell’ECHA valutano se è possibile gestire i rischi che derivano dalle sostanze.

 

Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i rischi derivanti non sono gestibili e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

 

Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i rischi derivanti non sono gestibili e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

La candidate list delle sostanze estremamente preoccupanti ad oggi contiene 219 sostanze chimiche che possono creare un danno sia alle persone che all’ambiente; com’è noto, tale elenco di sostanze è aggiornato ogni sei mesi.

L’8 luglio 2021 sono state aggiunte in Candidate List otto nuove sostanze, alcune delle quali utilizzate in prodotti di consumo come cosmetici, articoli profumati, gomma, tessuti e pelli. Altri sono usati come solventi, ritardanti di fiamma o per fabbricare prodotti in plastica.

La maggior parte è stata aggiunta all’elenco dei candidati perché pericolosi per la salute umana in quanto tossici per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti delle vie respiratorie o interferenti endocrini.

 

Di seguito le nuove sostanze aggiunte in candidate list:

 

 

Sostanze presenti nell’elenco, come la glutaraldeide e le paraffine clorurate a catena media (MCCP), sono note all’industria conciaria.

 

Ad oggi, per tali sostanze deve essere comunicata la loro presenza nelle SDS, Scheda Dati di Sicurezza, dei prodotti se la concentrazione supera lo 0,1 % ovvero 1.000 ppm. Dovranno essere disponibili tutte le informazioni necessarie affinché l’utilizzo di tale sostanza avvenga in modo sicuro.

Bisogna ricordare che tali sostanze saranno soggette ad autorizzazione soltanto nel caso in cui confluiranno nell’allegato XIV.

 

Vediamo di seguito gli obblighi delle concerie in ambito Reach:

· in qualità di ‘Importatore di articoli a rilascio non intenzionale’ effettuerà un controllo sulle pelli acquistate, delle sostanze in SVHC e delle sostanze soggette a restrizione;

· in qualità di ‘Produttore di articoli a rilascio non intenzionale’ verificherà l’eventuale presenza di sostanze SVHC e in caso di concentrazioni superiori allo 0,1% oppure 1.000 ppm, provvederà a comunicarlo all’azienda cliente;

se la concentrazione nell’articolo supera lo 0,1% p/p e se la quantità complessiva della sostanza nell’articolo prodotto è > 1 ton/anno avrà l’obbligo di notificarlo all’ECHA.

 

Articolo a cura di 

Daniela Caracciolo, Coordinatore Dipartimento Tecnologie per l’Ambiente

Pubblicato il: 23 Lug 2021 alle 10:02

 

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